Nuova esenzione fiscale fino a 300€ Il legislatore cambia nuovamente idea (è la terza volta in 3 mesi!!) sulla tassazione dei premi assegnati dalle ASD agli atleti dilettanti e con l’art. 9 DL 38/2026 (DL Fiscale) fissa la soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 inferiori a 300 euro. In pratica: tema di premi agli atleti dilettanti, l’art. 9 DL 38/2026 (DL Fiscale) ripristina l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sotto i 300 euro. Nel dettaglio: nel 2025 i premi erano tassati, con ritenuta al 20% a titolo d’imposta, qualsiasi fosse l’importo erogato; dal 1 gennaio fino al 27 marzo 2026 (compreso), come per il 2025, resta l’obbligo di applicare la ritenuta del 20% su qualsiasi importo erogato a titolo di premio; dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, i premi corrisposti allo stesso percipiente per un importo complessivo fino a 300 euro non sono soggetti ad alcuna ritenuta; se il limite viene superato, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo, inclusi i primi 300 euro; dal 2027 il regime ritorna quello ordinario, salvo ulteriori interventi normativi. Caratteristiche operative del Premio Sportivo Quali sono i requisiti perché si possa parlare di erogazione di Premio Sportivo agli atleti dilettanti: Soggetto erogante: CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche. Soggetto percipiente: tesserato dell’erogante, che assume la qualità di atleta o tecnico e che opera nell’area del dilettantismo, anche a carattere volontario N.B.: La disciplina in esame non è applicabile a co.co.co, dipendenti o p.iva che abbiamo con l’ASD un contratto che preveda il pagamento di tali premi. In tal caso seguono la disciplina dei compensi Ambito applicativo: esclusivamente ai premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quai componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, riconosciute dal CONI. Tracciabilità: il premio deve essere corrisposto con mezzi tracciabili di pagamento se superiore a 999,00€ Imposizione fiscale: l’ASD deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 600/73, per premi di valore superiore a 300€ N.B.: se il premio è di valore superiore a 300€ la ritenuta si applica su tutto il valore del premio. Imposizione previdenziale: i premi di cui trattasi non scontano alcuna imposizione previdenziale e non rilevano nella determinazione della fascia esente (5.000) di contribuzione. Adempimenti fiscali e contabili Il percipiente il premio, una volta incassato il premio: non deve dichiararlo in modello redditi o 730 ma è obbligato a dichiararlo ai fini ISEE L’ASD erogante avrà all’obbligo di: rilasciare una ricevuta al vincitore del premio; versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo al versamento del premio con codice tributo 1047; non dovrà elaborare nè consegnare la C.U. al vincitore del premio; sarà chiamato a presentare il modello dei sostituti di imposta 770. Vediamo alcuni esempi ESEMPIO 1 Premio 1000€ in denaro Adempimenti ASD: Erogazione di euro 800,00 al vincitore Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione della ritenuta del 20%; Versare entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del premio i 200€ di ritenuta con modello F24 Redigere modello 770 entro il 31/10 dell’anno dopo a quello di pagamento del premio ESEMPIO 2 Premio in natura (buoni pasto, beni etc etc) del valore commerciale di 1000€ Adempimenti ASD: Erogazione del premio in natura Restituzione in denaro da parte del vincitore del valore della ritenuta del 20%, ossia 200€; Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione della ritenuta del 20% e per la quale è stata effettuata la rivalsa (ossia il vincitore ha Restituto all’associazione il valore in denaro della ritenuta fiscale che poi l’associazione dovrà versare); Versare entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del premio i 200€ di ritenuta con modello F24 Redigere modello 770 entro il 31/10 dell’anno dopo a quello di pagamento del premio ESEMPIO 3 Premio in natura/denaro del valore commerciale di 300€ Adempimenti ASD: Erogazione del premio in natura/denaro senza trattenuta del 20% poiché il valore del premio è sotto la franchigia Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione che non si applica la ritenuta del 20%, poiché il valore è sotto la soglia dei 300€ ai sensi ‘art. 9 DL 38/2026 Consigli sui premi in natura Per determinare il valore del premio in natura, si può prendere il costo sostenuto dall’associazione per acquistarlo. Nel caso siano stati donati, il valore di mercato N.B.: in caso di premi in natura il vincitore avrà la facoltà di chiedere che tale premio sia erogato in denaro per un valore equivalente al premio in natura al netto della ritenuta come previsto dall’art. 30, comma 2 del DPR 600/73. A titolo esemplificativo: se il vincitore di una gara ha diritto ad un buono vacanza di Euro 1000,00 (che, al netto della ritenuta avrebbe un valore di Euro 800,00 con onere per lo stesso beneficiario di versare Euro 200,00 all’organizzatore della manifestazione) potrebbe richiedere il pagamento di un premio di Euro 800,00 in denaro.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE CI RIPENSA: PER IL FORFETARIO, NEL CASO DI RESTITUZIONE DI COMPENSI PER ERRORE, È SALVA LA PERMANENZA NEL REGIME
La vicenda riguarda un medico di medicina generale in regime forfetario che, nel corso del 2024, ha ricevuto compensi superiori alla soglia di legge a causa di un errato inquadramento come pediatra da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP). Nella precedente risposta (Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 26), l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’errore fosse imputabile all’ente erogatore e le somme fossero state integralmente restituite nel 2025 (tramite bonifico e trattenute), dato che la Certificazione Unica 2025 riportava l’importo lordo errato, confermava che il contribuente sarebbe stato escluso da regime forfettario. La decisione: prevale il dato sostanziale L’Agenzia evidentemente si è accorta dell’assurdo lesivo automatismo e ha rettificato la precedente risposta, con la Risp. AE 6 marzo 2026 n. 68, che ha accolto la tesi del contribuente: non si è esclusi dal regime forfettario, se si supera il limite degli 85.000€ annui di fatturato, a causa di compensi incassati ma incolpevolmente non spettanti. In sostanza: soglia degli 85.000 euro: ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime, occorre considerare i compensi effettivamente spettanti; irrilevanza delle somme restituite: i compensi percepiti per errore e restituiti “in toto” non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, non determinano la fuoriuscita dal regime se il superamento è dovuto solo a tali importi; condotta non imputabile: l’Agenzia sottolinea che il contribuente non può essere penalizzato per una condotta (l’errore di calcolo del sostituto d’imposta) a lui non imputabile, purché la restituzione sia documentata e provata. Come recuperare le imposte versate in eccesso Per i contribuenti che hanno già versato l’imposta sostitutiva sulle somme erroneamente percepite, l’Agenzia indica due strade alternative per il recupero: dichiarazione integrativa: presentare un nuovo modello Redditi 2025 (relativo al 2024) indicando nel quadro LM solo i compensi spettanti, facendo emergere un credito d’imposta; istanza di rimborso: presentare richiesta formale all’ufficio territoriale competente allegando la documentazione che prova l’errore e l’avvenuta restituzione. Fonte: QuotidianoPiù – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
LE DETRAZIONI FISCALI PER INTEVENTI EDILIZI 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato le detrazioni esistenti nel 2025 posticipando al 2027 la loro rimodulazione. Bonus ristrutturazione edilizia 2026 Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TIUR compiuti sugli immobili diversi dall’abitazione principale la Legge di Bilancio ha previsto una detrazione del: 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026; 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2027. Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a: 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2026; 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2027. Inoltre, già dal 1° gennaio 2025, non è più possibile detrarre le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Pertanto, stop alle caldaie a gas, mentre restano incentivati gli impianti ibridi. BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 16-bis TUIR) ANNO TIPO IMMOBILE DETRAZIONE TETTO DI SPESA 2025 Abitazione principale 50% 96.000 € Altro immobile 36% 96.000€ 2026 Abitazione principale 50% 96.000 € Altro immobile 36% 96.000€ 2027 Abitazione principale 36% 96.000 € Altro immobile 30% 96.000€ N.B.: la detrazione del 50% spetta solo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto etc). Pertanto il locatario, il comodatario o il familiare convivente possono beneficiare della detrazione, se sostengono le spese e sono autorizzati dal proprietario, ma solo nella misura del 36% del 2026. (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2025) Bonus riqualificazione energetica (ecobonus) 2026 Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge 296/2006 commi 344-347, con un meccanismo pressoché analogo al bonus ristrutturazione edilizia, vengono mantenute le stesse aliquote di detrazione del 2025, con tetti di spese massimi, che variano da intervento ad intervento. Per gli interventi di Riqualificazione energetica, compiuti sugli immobili diversi dall’abitazione principale la Legge di Bilancio ha previsto una detrazione del: 36% per il 2026; 30% per il 2027. Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a: 50% per il 2026; 36% per il 2027. Anche in questo caso non sono incentivabili le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili. ECOBONUS (L. 296 del 2006) ANNO TIPO IMMOBILE DETRAZIONE TETTO DI SPESA 2025 Abitazione principale 50% Var. per tipologia Altro immobile 36% Var. per tipologia 2026 Abitazione principale 50% Var. per tipologia Altro immobile 36% Var. per tipologia 2027 Abitazione principale 36% Var. per tipologia Altro immobile 30% Var. per tipologia N.B.: la detrazione del 50% spetta solo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto etc). Pertanto il locatario, il comodatario o il familiare convivente possono beneficiare della detrazione, se sostengono le spese e sono autorizzati dal proprietario, ma solo nella misura del 36% del 2026. (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2025) Sismabonus 2026 Per gli interventi definiti comunemente sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013 c.1 bis fino a sexies sono previste le stese detrazioni viste prima, ossia per interventi su immobili diversi dall’abitazione principale: 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026; 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2027. Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a: 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2026; 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2027. SISMABONUS (art. 16 commi 1bis-1sexies TUIR) ANNO TIPO IMMOBILE DETRAZIONE TETTO DI SPESA 2025 Abitazione principale 50% 96.000€ Altra abitazione 36% 96.000€ 2026 Abitazione principale 50% 96.000€ Altro immobile 36% 96.000€ 2027 Abitazione principale 36% 96.000€ Altro immobile 30% 96.000€ N.B.: la detrazione del 50% spetta solo ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto etc). Pertanto il locatario, il comodatario o il familiare convivente possono beneficiare della detrazione, se sostengono le spese e sono autorizzati dal proprietario, ma solo nella misura del 36% del 2026. (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2025) Bonus mobili 2026 Il bonus mobili viene riconfermato per il 2026 con le medesime regole del 2025. Non si applicherà la limitazione delle abitazioni principali: pertanto, chi beneficia del bonus casa con detrazione del 50% o del 36% (abitazione principale o altro immobile), potrà usufruire di un bonus del 50% di detrazione sulle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. BONUS MOBILI ANNO TIPO IMMOBILE DETRAZIONE TETTO DI SPESA 2026 Abitazione principale 50% 5.000€ Altra abitazione 50% 5.000€ LA FINE del Bonus barriere architettoniche 2026 Il bonus barriere architettoniche per il 2026 non viene rinnovato e pertanto viene a scomparire l’aliquota del 75%, che aveva rappresentato uno degli ultimi strumenti ad alta intensità agevolativa ancora in vigore fino al 31 dicembre 2025. Dal 2026, tali interventi rientrano quindi nei regimi ordinari. La conferma del doppio limite alle detrazioni fiscali La legge di bilancio 2026 conferma quanto già previsto nel 2025, ossia il tetto massimo di detrazione, in base al reddito: fino a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro; fino a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro. Questo significa che chi ha redditi sopra i 75000€ avrà limitazioni alle detrazioni molto più stringenti dei contribuenti con redditi inferiori.
RIFORMA DELLE DONAZIONI IMMOBILIARI: OGGI CONVIENE DI PIÙ
Da novembre 2025, e pertanto con efficacia dal 1/1/2026, è stata approvata in via definitiva la riforma sulla circolazione degli immobili di provenienza donativa (legge 182/2025 Ddl semplificazioni, art. 44). La nuova legge garantisce a chi acquista un immobile da un venditore, che lo aveva ricevuto grazie ad una donazione, di non vederlo più sottratto in futuro dagli eredi legittimari. Cosa avveniva prima della riforma? In base alle regole precedenti, se un immobile era stato ricevuto in donazione (ad esempio dai genitori, dai nonni etc etc), gli eredi del donante potevano, nei casi in cui quella donazione avesse leso il proprio diritto alla quota quota di legittima nell’ereditando del donante, esercitare un diritto legale (cosiddetta “azione di riduzione”) per chiedere la restituzione del bene, anche al nuovo acquirente se nel frattempo quell’immobile fosse stato venduto! Dato che il diritto a chiedere la restituzione del bene da parte dell’erede che fosse stato leso, perdurava per anni 10 anni dopo il decesso del donante, questo aveva creato enormi ostacoli alla “circolazione” degli immobili donati: gli istituti di credito erano reticenti a concedere mutui su immobili di provenienza donativa, salvo stipulare costose assicurazioni che spesso non erano comunque sufficienti. molti potenziali acquirenti evitavano questi immobili per paura di future rivendicazioni legali; In pratica fino alla riforma, si realizzava il paradosso che i nonni o i genitori che per spirito di liberalità e aiuto nei confronti di figli/nipoti donavano loro un immobile, andavano a generare loro un problema: quello di essere prigionieri dell’immobile poiché, se avessero voluto vederlo e chi acquistava lo faceva tramite un mutuo (90% dei casi), avrebbe quasi certamente visto il rifiuto della banca a concedere tale mutuo perché sarebbe potuto emergere un erede, leso dalla donazione, che avrebbe potuto inficiare la garanzia ipotecaria della banca! Cosa cambia dal 1/1/2026? La norma elimina l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, lasciando però intatta la tutela dei legittimari, che mantengono un diritto di credito verso il donatario per la quota eventualmente lesa. Pertanto, adesso, l’erede che fosse stato leso dalla donazione, può sempre esercitare il proprio diritto al risarcimento, ma solo nei confronti del donante (chi ha fatto la donazione) o del donatario (chi ha ricevuto la donazione) senza poter revocare la vendita del bene o vantare crediti nei confronti del terzo acquirente. Si supera così un’incertezza che ha frenato per anni vendite e mutui su immobili donati, con benefici immediati per cittadini e mercato immobiliare. Gli effetti della riforma sono immediati e positivi: Maggiore sicurezza giuridica per chi compra un immobile proveniente da donazione, eliminando il rischio di future rivendicazioni. Più accesso al credito: le banche potranno accettare questi immobili come garanzia ipotecaria senza difficoltà, semplificando la concessione di mutui. Benefici per famiglie e giovani coppie, ma anche per imprenditori che necessitano di finanziamenti Siamo a vostra disposizione Se avete intenzione di compiere operazioni sul vostro patrimonio immobiliare o acquistare un immobile, restiamo a disposizione per valutare con voi i costi delle operazioni e studiare strategie di pianificazione successoria. Una buona analisi, permette importati risparmi fiscali. Fonti: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182
CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2026: QUANTO SI PAGHERA’?
L’INPS anche per il 2026 fissa, con la Circ. 9 febbraio 2026 n. 14, l’entità dei contributi artigiani o commercianti. Vediamoli in sintesi. Aliquote artigiani e commercianti Artigiani Commercianti Titolari e coadiuvanti/ coadiutori 24% 24,48% Contribuzione sul minimale di reddito Per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.808,00 e, pertanto, il contributo calcolato sul reddito “minimale”, che artigiani e commercianti dovranno pagare nel 2026,a prescindere dal loro reddito effettivo, risulta: Artigiani Commercianti Titolari e coadiuvanti/ coadiutori € 4.521,36 € 4611,64 Contribuzione sul reddito eccedente il minimale Il contribuente che per l’anno 2026 si trovasse ad avere un reddito superiore a € 18.808,00, in sede di liquidazione delle imposte (giugno/novembre dell’anno successivo) dovrà versare ulteriori contributi calcolati sul reddito eccedente appunto ad € 18.808 in base alle seguenti aliquote: Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Titolari e coadiuvanti/coadiutori fino a € 56.224,00 24% 24,48% superiore a € 56.224,00 25% 25,48% Massimale imponibile di reddito annuo Per l’anno 2026, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 93.707,00. Oltre tale reddito, non si pagano contributi. Termini e modalità di versamento I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026 Esempio Un artigiano nel 2026 avrà un reddito imponibile lordo pari ad € 50.000. Quindi supera il minimale di reddito dei 18.808, quindi oltre che hai contributi fissi, pagherà anche quelli eccedenti il minimale. Vediamo quanto: durante l’anno 2026 pagherà i contributi fissi, in rate trimestrali (maggio, agosto, novembre 2026) pari ad € 1.130,34 cadauna a febbraio 2027 pagherà la IV rata dei contributi fissi pari sempre ad € 1.130,34; a giugno 2027 pagherà il saldo dei contributi “eccedenti il minimale” pari ad € 7.486,08 (50000-18808 x 24%) al quale dovrà sottrarre gli eventuali acconti pagati nel 2026; a giugno 2027 pagherà anche il I acconto dei contributi “eccedenti il minimale” pari ad € 3.743,04 a novembre 2027 pagherà il II acconto dei contributi “eccedenti il minimale” pari ad € 3.3743,04
FORFETTARI: LE SOMME INCASSATE PER ERRORE FANNO SUPERARE IL LIMITE DI 85.000€
Chi svolge la propria attività d’impresa o professionale nel regime fiscale agevolato cosiddetto “forfettario” legga attentamente quanto seguirà, poiché l’Agenzia delle Entrate, con una risposta che ha dell’incredibile, stabilisce che non è ammesso alcun errore in termini di superamento della soglia degli 85.000€ di fatturato annuo, nemmeno errori su cui il contribuente non ha controllo. Con la Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il principio di cassa è assoluto: ogni somma incassata nel 2024 concorre al limite degli 85.000 euro, anche se percepita per un errore amministrativo del committente e restituita l’anno successivo. Poiché il superamento della soglia dipende dall’effettiva disponibilità finanziaria nell’anno solare, il professionista è obbligato a fuoriuscire dal regime agevolato dal 1° gennaio 2025, nonostante l’origine indebita dei compensi. Per recuperare le tasse pagate in eccesso, non è ammesso lo scomputo autonomo in dichiarazione se la Certificazione Unica non viene rettificata. Il contribuente deve quindi dichiarare l’intero importo lordo per il 2024 e, solo in un secondo momento, presentare un’istanza di rimborso documentando l’errore dell’ente e l’avvenuta restituzione delle somme per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva non dovuta. Il caso La vicenda trae origine dall’interpello presentato da una professionista (Tizia), medico di medicina generale, che nel 2024 ha operato in regime forfetario. A causa di un disguido amministrativo, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di riferimento l’ha erroneamente inquadrata come pediatra, erogandole compensi superiori a quelli effettivamente spettanti per tutto l’anno 2024. Una volta accortasi dell’errore nel gennaio 2025, la dottoressa ha provveduto alla restituzione integrale delle somme eccedenti (tramite bonifico e trattenute in busta paga). Tuttavia, l’ASP ha rilasciato una Certificazione Unica (CU) 2025 relativa al 2024 riportante l’importo lordo percepito, comprensivo delle somme indebite, rifiutandosi di rettificare il documento. Questo “gonfiamento” artificiale dei ricavi ha portato il totale sopra la soglia critica di 85.000 euro, innescando la fuoriuscita dal regime agevolato per l’anno 2025. Il parere dell’Agenzia: il principio di cassa non ammette deroghe L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione rigorosa della normativa. Secondo i tecnici del Fisco, ai fini della verifica del requisito di accesso e permanenza nel regime forfetario (art. 1, comma 54, lett. a, della legge n. 190/2014), rileva ogni compenso effettivamente percepito nel corso dell’anno solare, anche se per errore… anche se l’errore è dovuto dal cliente del forfettario. Il punto centrale del chiarimento è che nel limite degli 85.000 euro rientra “ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente”. Il fatto che le somme non fossero spettanti in origine per un errore di quantificazione non ne annulla la rilevanza fiscale nel momento in cui entrano nella disponibilità del contribuente. Pertanto, anche se la restituzione è certa e documentata, i compensi “extra” percepiti nel 2024: concorrono a formare la base imponibile per l’imposta sostitutiva del 2024; vengono computati per la verifica della soglia di permanenza, determinando la fuoriuscita dal regime dal 1° gennaio 2025. Come recuperare le imposte versate in eccesso Nonostante l’obbligo di abbandonare il regime forfetario, l’ordinamento prevede una strada per evitare la doppia tassazione o il danno economico definitivo sulle somme restituite. L’Agenzia chiarisce che il contribuente non può semplicemente “scomputare” i compensi dalla dichiarazione dei redditi se la CU non è stata rettificata. La procedura corretta indicata dal Fisco consiste nel: dichiarare integralmente i compensi percepiti nel 2024 (come da CU) e versare la relativa imposta sostitutiva; presentare successivamente un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente. Tale istanza deve essere finalizzata a ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme indebite, fornendo tutta la documentazione che provi l’errore dell’ASP e l’avvenuta restituzione del denaro nel 2025. Conclusioni La pronuncia dell’Agenzia sottolinea l’estrema rigidità del regime forfetario rispetto alle dinamiche finanziarie di cassa. Anche un errore commesso da terzi (il sostituto d’imposta) può avere conseguenze permanenti sulla posizione fiscale del contribuente, obbligandolo al passaggio al regime ordinario con tutti i conseguenti oneri (IVA, contabilità semplificata, IRPEF a scaglioni). Quindi fate molta attenzione a tenere il conto del vostro fatturato, soprattutto all’approssimarsi della fine dell’anno, poiché concorrono al raggiungimento del limite degli 85.000 annuali, tutti gli incassi, anche a titolo di rimborsi spese in nome e per conto del cliente!
LA NUOVA ROTTAMAZIONE: FINO AL 30/04/2026 SI PUO’ PRESENTARE…MA FATE BENE LE VALUTAZIONI DI CONVENZIENZA
Gentili Clienti, per molti contribuenti e imprese forse un pò di luce si può iniziare ad intravedere grazie all’entrata in vigore della Rottamazione delle cartelle, alla 5° edizione. Non è perfetta, non coinvolge tutti e questa forse è la principale pecca, ma può essere utile per molte imprese in difficoltà. Vi informiamo che è già possibile: ottenere il prospetto per verificare quanto del vostro debito tributario, iscritto a ruolo c/o l’Agenzia Entrate Riscossione, può essere effettivamente inserito nella nuova rottamazione; presentare la domanda di rottamazione quinquies sino al 30/04/2026 per aderire alla nuova definizione agevolata. IMPORTANTE: vi preghiamo di contattarci per tempo! A chiunque fosse interessato a valutare/presentare la domanda di Rottamazione Quinquies, chiediamo di farcelo sapere per tempo, perché così possiamo insieme: iniziare a fare le valutazioni di convenienza: non è detto che convenga in tutti i casi; individuare modalità operative di presentazione migliori: non per tutti i contribuenti conviene presentare la rottamazione per tutte le cartelle e, talvolta, può convenire presentare più domande; provvedere a presentare la domanda, nei termini. Qui di seguito vi riportiamo una sintesi delle principali questioni legate alla Rottamazione Quinquies che potrebbero interessarvi. ROTTAMAZIONE QUINQUIES 1) Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies? La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di: imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972); contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). 2) E se i debiti di cui al punto 1) sono in precedenti rottamazioni? Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, se però sono decadute. E precisamente: possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nelle prime tre rottamazioni o nel “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze; possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nella Rottamazione-quater o nella Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate. B.: pertanto i debiti che erano stati inseriti nella rottamazione quater che è stata revocata dopo il 30/09/2025, non sono rottamabili. 3) Ho un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies? No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972). In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies. ATTENZIONE: Dato che non sono inseribili nella Nuova Rottamazione i debiti emergenti da avviso di accertamento (tributi e contributi da dichiarazione infedere o omessa) non è ancora chiaro se sono inseribili nella nuova rottamazione le cartelle che erano oggetto delle rottamazioni precedenti che avevano ad oggetto tali tributi/contributi da accertamento. A nostro parere non vi rientrano! 4) Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies? No. La norma prevede che siano “rottamabili” solo le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture). 5) Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un’altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe? No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni. 6) Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies? La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. 7) Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare? Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione. La legge prevede che puoi pagare: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento. 8) Quando
POLIZZE CATASTROFALI PER LE MICRO-IMPRESE: TRA OBBLIGHI, PROROGHE E SANZIONI
Probabilmente aveva ragione il buon Bill Murray a ritenere pedante l’amico assicuratore nel film “Ricomincio da Capo”, ma come nel film, anche nel mondo reale alla fine è stato necessario cedere, ed infatti, anche per le micro imprese italiane, dal 1° aprile scatta l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i fenomeni catastrofali. L’ultima proroga termina proprio il 31/03/2026 e, successivamente, entrerà in vigore anche il sistema sanzionatorio. Facciamo il punto della normativa e delle modalità con cui conformarsi. Polizze per rischi catastrofali (Cat Nat) In seguito al verificarsi sempre più frequente di fenomeni naturali estremi, la legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole. La stessa legge di bilancio attribuisce ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di poter stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 contiene il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025. Beni da assicurare I beni oggetto della copertura assicurativa sono: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (si tratta delle immobilizzazioni indicate all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Inadempimento dell’obbligo e sanzioni La legge di bilancio per il 2024 stabilisce che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione, dunque, è chiamata a dare attuazione a tale disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo sulle polizze cat nat in relazione alle proprie misure. Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adeguato la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, stabilendo che l’accesso alle agevolazioni elencate nel decreto è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze cat nat di cui alla Legge di bilancio 2024. In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000. Riassicurazione Per contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, a condizioni di mercato una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi, che gli assicuratori sono tenuti a corrispondere nel caso dei sinistri coperti da tali polizze. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Entrata in vigore Dopo una prima proroga prevista dal DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto uno scaglionamento temporale rispetto al termine entro il quale le imprese hanno l’obbligo di stipulare la polizza cat nat, distinguendo la platea tra piccole, medie e grandi imprese: Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto ha introdotto, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi. Per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) entro il 30 settembre 2025; Per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo era stato, invece, posticipato al 31 dicembre 2025. PROROGA Da ultimo, nella riunione dell’11 dicembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL milleproroghe 2026, che stabilisce la proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.