Chi svolge la propria attività d’impresa o professionale nel regime fiscale agevolato cosiddetto “forfettario” legga attentamente quanto seguirà, poiché l’Agenzia delle Entrate, con una risposta che ha dell’incredibile, stabilisce che non è ammesso alcun errore in termini di superamento della soglia degli 85.000€ di fatturato annuo, nemmeno errori su cui il contribuente non ha controllo.
Con la Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il principio di cassa è assoluto: ogni somma incassata nel 2024 concorre al limite degli 85.000 euro, anche se percepita per un errore amministrativo del committente e restituita l’anno successivo. Poiché il superamento della soglia dipende dall’effettiva disponibilità finanziaria nell’anno solare, il professionista è obbligato a fuoriuscire dal regime agevolato dal 1° gennaio 2025, nonostante l’origine indebita dei compensi.
Per recuperare le tasse pagate in eccesso, non è ammesso lo scomputo autonomo in dichiarazione se la Certificazione Unica non viene rettificata. Il contribuente deve quindi dichiarare l’intero importo lordo per il 2024 e, solo in un secondo momento, presentare un’istanza di rimborso documentando l’errore dell’ente e l’avvenuta restituzione delle somme per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva non dovuta.
Il caso
La vicenda trae origine dall’interpello presentato da una professionista (Tizia), medico di medicina generale, che nel 2024 ha operato in regime forfetario. A causa di un disguido amministrativo, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di riferimento l’ha erroneamente inquadrata come pediatra, erogandole compensi superiori a quelli effettivamente spettanti per tutto l’anno 2024.
Una volta accortasi dell’errore nel gennaio 2025, la dottoressa ha provveduto alla restituzione integrale delle somme eccedenti (tramite bonifico e trattenute in busta paga). Tuttavia, l’ASP ha rilasciato una Certificazione Unica (CU) 2025 relativa al 2024 riportante l’importo lordo percepito, comprensivo delle somme indebite, rifiutandosi di rettificare il documento. Questo “gonfiamento” artificiale dei ricavi ha portato il totale sopra la soglia critica di 85.000 euro, innescando la fuoriuscita dal regime agevolato per l’anno 2025.
Il parere dell’Agenzia: il principio di cassa non ammette deroghe
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione rigorosa della normativa. Secondo i tecnici del Fisco, ai fini della verifica del requisito di accesso e permanenza nel regime forfetario (art. 1, comma 54, lett. a, della legge n. 190/2014), rileva ogni compenso effettivamente percepito nel corso dell’anno solare, anche se per errore… anche se l’errore è dovuto dal cliente del forfettario.
Il punto centrale del chiarimento è che nel limite degli 85.000 euro rientra “ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente”. Il fatto che le somme non fossero spettanti in origine per un errore di quantificazione non ne annulla la rilevanza fiscale nel momento in cui entrano nella disponibilità del contribuente.
Pertanto, anche se la restituzione è certa e documentata, i compensi “extra” percepiti nel 2024:
- concorrono a formare la base imponibile per l’imposta sostitutiva del 2024;
- vengono computati per la verifica della soglia di permanenza, determinando la fuoriuscita dal regime dal 1° gennaio 2025.
Come recuperare le imposte versate in eccesso
Nonostante l’obbligo di abbandonare il regime forfetario, l’ordinamento prevede una strada per evitare la doppia tassazione o il danno economico definitivo sulle somme restituite. L’Agenzia chiarisce che il contribuente non può semplicemente “scomputare” i compensi dalla dichiarazione dei redditi se la CU non è stata rettificata.
La procedura corretta indicata dal Fisco consiste nel:
- dichiarare integralmente i compensi percepiti nel 2024 (come da CU) e versare la relativa imposta sostitutiva;
- presentare successivamente un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente.
Tale istanza deve essere finalizzata a ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme indebite, fornendo tutta la documentazione che provi l’errore dell’ASP e l’avvenuta restituzione del denaro nel 2025.
Conclusioni
La pronuncia dell’Agenzia sottolinea l’estrema rigidità del regime forfetario rispetto alle dinamiche finanziarie di cassa. Anche un errore commesso da terzi (il sostituto d’imposta) può avere conseguenze permanenti sulla posizione fiscale del contribuente, obbligandolo al passaggio al regime ordinario con tutti i conseguenti oneri (IVA, contabilità semplificata, IRPEF a scaglioni).
Quindi fate molta attenzione a tenere il conto del vostro fatturato, soprattutto all’approssimarsi della fine dell’anno, poiché concorrono al raggiungimento del limite degli 85.000 annuali, tutti gli incassi, anche a titolo di rimborsi spese in nome e per conto del cliente!
