Gentili Clienti,
per molti contribuenti e imprese forse un pò di luce si può iniziare ad intravedere grazie all’entrata in vigore della Rottamazione delle cartelle, alla 5° edizione. Non è perfetta, non coinvolge tutti e questa forse è la principale pecca, ma può essere utile per molte imprese in difficoltà.
Vi informiamo che è già possibile:
- ottenere il prospetto per verificare quanto del vostro debito tributario, iscritto a ruolo c/o l’Agenzia Entrate Riscossione, può essere effettivamente inserito nella nuova rottamazione;
- presentare la domanda di rottamazione quinquies sino al 30/04/2026 per aderire alla nuova definizione agevolata.
IMPORTANTE: vi preghiamo di contattarci per tempo!
A chiunque fosse interessato a valutare/presentare la domanda di Rottamazione Quinquies, chiediamo di farcelo sapere per tempo, perché così possiamo insieme:
- iniziare a fare le valutazioni di convenienza: non è detto che convenga in tutti i casi;
- individuare modalità operative di presentazione migliori: non per tutti i contribuenti conviene presentare la rottamazione per tutte le cartelle e, talvolta, può convenire presentare più domande;
- provvedere a presentare la domanda, nei termini.
Qui di seguito vi riportiamo una sintesi delle principali questioni legate alla Rottamazione Quinquies che potrebbero interessarvi.
ROTTAMAZIONE QUINQUIES
1) Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies?
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
2) E se i debiti di cui al punto 1) sono in precedenti rottamazioni?
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, se però sono decadute.
E precisamente:
- possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nelle prime tre rottamazioni o nel “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nella Rottamazione-quater o nella Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate. B.: pertanto i debiti che erano stati inseriti nella rottamazione quater che è stata revocata dopo il 30/09/2025, non sono rottamabili.
3) Ho un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?
No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972).
In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.
ATTENZIONE:
Dato che non sono inseribili nella Nuova Rottamazione i debiti emergenti da avviso di accertamento (tributi e contributi da dichiarazione infedere o omessa) non è ancora chiaro se sono inseribili nella nuova rottamazione le cartelle che erano oggetto delle rottamazioni precedenti che avevano ad oggetto tali tributi/contributi da accertamento. A nostro parere non vi rientrano!
4) Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?
No. La norma prevede che siano “rottamabili” solo le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture).
5) Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un’altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe?
No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.
6) Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies?
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
7) Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?
Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione.
La legge prevede che puoi pagare:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.
8) Quando si decade dalla Rottamazione Quinquies?
Si decade dalla nuova rottamazione in caso:
- di omesso ovvero insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive nel caso di pagamento rateale;
- di omesso ovvero insufficiente versamento dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di decadenza della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate;
- ATTEZIONE: i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
9) Quindi cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall’ultima?
Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata e quindi quando si approssimerà il pagamento dell’ultima rata, il contribuente dovrà pagare la rata omessa prima del pagamento dell’ultima, altrimenti rischia la decadenza.
Facciamo un esempio: nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in 5 rate, se il contribuente versa la prima ma non versa la seconda, la terza rata che paga nei termini sarà associata alla seconda e la quarta sarà associata alla terza. E quindi prima della scadenza della 5° e ultima rata dovrà pagare la rata omessa, perché se non lo facesse, e pagasse la 5° questa sarebbe associata come 4° e sarebbe considerata l’ultima rata della rottamazione omessa e ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione quinquies e la ripresa delle attività di recupero.
10) Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?
La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026,.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.
ATTENZIONE: ciò significa che se aderisco alla nuova rottamazione, non potrò mai più presentare rateizzazioni sulle cartelle rottamate, nel caso di decadenza.
11) Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non intendo aderire o non posso aderire, in quanto “non rottamabili”, cosa succede?
In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
12) Quali sono i benefici immediati della Rottamazione
Alla presentazione della domanda di rottamazione (e non alla sua acc limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della sanatoria:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà e sospenderà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere solo eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
