Gentili Clienti, per molti contribuenti e imprese forse un pò di luce si può iniziare ad intravedere grazie all’entrata in vigore della Rottamazione delle cartelle, alla 5° edizione. Non è perfetta, non coinvolge tutti e questa forse è la principale pecca, ma può essere utile per molte imprese in difficoltà. Vi informiamo che è già possibile: ottenere il prospetto per verificare quanto del vostro debito tributario, iscritto a ruolo c/o l’Agenzia Entrate Riscossione, può essere effettivamente inserito nella nuova rottamazione; presentare la domanda di rottamazione quinquies sino al 30/04/2026 per aderire alla nuova definizione agevolata. IMPORTANTE: vi preghiamo di contattarci per tempo! A chiunque fosse interessato a valutare/presentare la domanda di Rottamazione Quinquies, chiediamo di farcelo sapere per tempo, perché così possiamo insieme: iniziare a fare le valutazioni di convenienza: non è detto che convenga in tutti i casi; individuare modalità operative di presentazione migliori: non per tutti i contribuenti conviene presentare la rottamazione per tutte le cartelle e, talvolta, può convenire presentare più domande; provvedere a presentare la domanda, nei termini. Qui di seguito vi riportiamo una sintesi delle principali questioni legate alla Rottamazione Quinquies che potrebbero interessarvi. ROTTAMAZIONE QUINQUIES 1) Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies? La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di: imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972); contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). 2) E se i debiti di cui al punto 1) sono in precedenti rottamazioni? Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, se però sono decadute. E precisamente: possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nelle prime tre rottamazioni o nel “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze; possono essere nuovamente rottamati i debiti compresi nella Rottamazione-quater o nella Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate. B.: pertanto i debiti che erano stati inseriti nella rottamazione quater che è stata revocata dopo il 30/09/2025, non sono rottamabili. 3) Ho un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies? No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall’Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972). In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies. ATTENZIONE: Dato che non sono inseribili nella Nuova Rottamazione i debiti emergenti da avviso di accertamento (tributi e contributi da dichiarazione infedere o omessa) non è ancora chiaro se sono inseribili nella nuova rottamazione le cartelle che erano oggetto delle rottamazioni precedenti che avevano ad oggetto tali tributi/contributi da accertamento. A nostro parere non vi rientrano! 4) Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies? No. La norma prevede che siano “rottamabili” solo le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture). 5) Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un’altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe? No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni. 6) Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies? La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. 7) Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare? Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione. La legge prevede che puoi pagare: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento. 8) Quando
POLIZZE CATASTROFALI PER LE MICRO-IMPRESE: TRA OBBLIGHI, PROROGHE E SANZIONI
Probabilmente aveva ragione il buon Bill Murray a ritenere pedante l’amico assicuratore nel film “Ricomincio da Capo”, ma come nel film, anche nel mondo reale alla fine è stato necessario cedere, ed infatti, anche per le micro imprese italiane, dal 1° aprile scatta l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i fenomeni catastrofali. L’ultima proroga termina proprio il 31/03/2026 e, successivamente, entrerà in vigore anche il sistema sanzionatorio. Facciamo il punto della normativa e delle modalità con cui conformarsi. Polizze per rischi catastrofali (Cat Nat) In seguito al verificarsi sempre più frequente di fenomeni naturali estremi, la legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole. La stessa legge di bilancio attribuisce ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di poter stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 contiene il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025. Beni da assicurare I beni oggetto della copertura assicurativa sono: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (si tratta delle immobilizzazioni indicate all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Inadempimento dell’obbligo e sanzioni La legge di bilancio per il 2024 stabilisce che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione, dunque, è chiamata a dare attuazione a tale disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo sulle polizze cat nat in relazione alle proprie misure. Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adeguato la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, stabilendo che l’accesso alle agevolazioni elencate nel decreto è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze cat nat di cui alla Legge di bilancio 2024. In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000. Riassicurazione Per contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, a condizioni di mercato una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi, che gli assicuratori sono tenuti a corrispondere nel caso dei sinistri coperti da tali polizze. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Entrata in vigore Dopo una prima proroga prevista dal DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto uno scaglionamento temporale rispetto al termine entro il quale le imprese hanno l’obbligo di stipulare la polizza cat nat, distinguendo la platea tra piccole, medie e grandi imprese: Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto ha introdotto, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi. Per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) entro il 30 settembre 2025; Per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo era stato, invece, posticipato al 31 dicembre 2025. PROROGA Da ultimo, nella riunione dell’11 dicembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL milleproroghe 2026, che stabilisce la proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.