Nuova esenzione fiscale fino a 300€ Il legislatore cambia nuovamente idea (è la terza volta in 3 mesi!!) sulla tassazione dei premi assegnati dalle ASD agli atleti dilettanti e con l’art. 9 DL 38/2026 (DL Fiscale) fissa la soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 inferiori a 300 euro. In pratica: tema di premi agli atleti dilettanti, l’art. 9 DL 38/2026 (DL Fiscale) ripristina l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sotto i 300 euro. Nel dettaglio: nel 2025 i premi erano tassati, con ritenuta al 20% a titolo d’imposta, qualsiasi fosse l’importo erogato; dal 1 gennaio fino al 27 marzo 2026 (compreso), come per il 2025, resta l’obbligo di applicare la ritenuta del 20% su qualsiasi importo erogato a titolo di premio; dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, i premi corrisposti allo stesso percipiente per un importo complessivo fino a 300 euro non sono soggetti ad alcuna ritenuta; se il limite viene superato, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo, inclusi i primi 300 euro; dal 2027 il regime ritorna quello ordinario, salvo ulteriori interventi normativi. Caratteristiche operative del Premio Sportivo Quali sono i requisiti perché si possa parlare di erogazione di Premio Sportivo agli atleti dilettanti: Soggetto erogante: CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche. Soggetto percipiente: tesserato dell’erogante, che assume la qualità di atleta o tecnico e che opera nell’area del dilettantismo, anche a carattere volontario N.B.: La disciplina in esame non è applicabile a co.co.co, dipendenti o p.iva che abbiamo con l’ASD un contratto che preveda il pagamento di tali premi. In tal caso seguono la disciplina dei compensi Ambito applicativo: esclusivamente ai premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quai componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, riconosciute dal CONI. Tracciabilità: il premio deve essere corrisposto con mezzi tracciabili di pagamento se superiore a 999,00€ Imposizione fiscale: l’ASD deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 600/73, per premi di valore superiore a 300€ N.B.: se il premio è di valore superiore a 300€ la ritenuta si applica su tutto il valore del premio. Imposizione previdenziale: i premi di cui trattasi non scontano alcuna imposizione previdenziale e non rilevano nella determinazione della fascia esente (5.000) di contribuzione. Adempimenti fiscali e contabili Il percipiente il premio, una volta incassato il premio: non deve dichiararlo in modello redditi o 730 ma è obbligato a dichiararlo ai fini ISEE L’ASD erogante avrà all’obbligo di: rilasciare una ricevuta al vincitore del premio; versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo al versamento del premio con codice tributo 1047; non dovrà elaborare nè consegnare la C.U. al vincitore del premio; sarà chiamato a presentare il modello dei sostituti di imposta 770. Vediamo alcuni esempi ESEMPIO 1 Premio 1000€ in denaro Adempimenti ASD: Erogazione di euro 800,00 al vincitore Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione della ritenuta del 20%; Versare entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del premio i 200€ di ritenuta con modello F24 Redigere modello 770 entro il 31/10 dell’anno dopo a quello di pagamento del premio ESEMPIO 2 Premio in natura (buoni pasto, beni etc etc) del valore commerciale di 1000€ Adempimenti ASD: Erogazione del premio in natura Restituzione in denaro da parte del vincitore del valore della ritenuta del 20%, ossia 200€; Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione della ritenuta del 20% e per la quale è stata effettuata la rivalsa (ossia il vincitore ha Restituto all’associazione il valore in denaro della ritenuta fiscale che poi l’associazione dovrà versare); Versare entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del premio i 200€ di ritenuta con modello F24 Redigere modello 770 entro il 31/10 dell’anno dopo a quello di pagamento del premio ESEMPIO 3 Premio in natura/denaro del valore commerciale di 300€ Adempimenti ASD: Erogazione del premio in natura/denaro senza trattenuta del 20% poiché il valore del premio è sotto la franchigia Farsi firmare la ricevuta del premio, dove sono indicati tutti i dati anagrafici del vincitore, con evidenziazione che non si applica la ritenuta del 20%, poiché il valore è sotto la soglia dei 300€ ai sensi ‘art. 9 DL 38/2026 Consigli sui premi in natura Per determinare il valore del premio in natura, si può prendere il costo sostenuto dall’associazione per acquistarlo. Nel caso siano stati donati, il valore di mercato N.B.: in caso di premi in natura il vincitore avrà la facoltà di chiedere che tale premio sia erogato in denaro per un valore equivalente al premio in natura al netto della ritenuta come previsto dall’art. 30, comma 2 del DPR 600/73. A titolo esemplificativo: se il vincitore di una gara ha diritto ad un buono vacanza di Euro 1000,00 (che, al netto della ritenuta avrebbe un valore di Euro 800,00 con onere per lo stesso beneficiario di versare Euro 200,00 all’organizzatore della manifestazione) potrebbe richiedere il pagamento di un premio di Euro 800,00 in denaro.